Il contribuente che si trova in difficoltà economica può chiedere al Comune di rateizzare il pagamento di tributi comunali.
Dopo aver verificato le condizioni economiche del cittadino, il Comune può decidere di dilazionare il pagamento dei tributi in rate mensili fino ad un numero massimo stabilito dal Regolamento comunale, come previsto dal Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, art. 52, com. 1 che concede ai Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie.
Per le somme in riscossione ordinaria il contribuente deve presentare domanda al proprio Comune.
In caso di riscossione coattiva, la domanda di rateizzazione deve essere presentata al Comune o ad altro soggetto eventualmente incaricato.
La domanda motivata deve essere presentata:
- per le somme in riscossione ordinaria, prima della scadenza del termine di pagamento del tributo
- per le somme in riscossione coattiva, entro la scadenza del termine di pagamento del provvedimento coattivo.
In caso di inadempienze del contribuente nel pagamento delle rate, il Comune può prendere provvedimenti come il decadimento del beneficio della rateizzazione.