Art. 1
(Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus
COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare
protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali
aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche
fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o
occasionale;
b) sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati,
all’aperto o al chiuso.
2. Relativamente ai punti a) e b) non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali.